In ottemperanza a quanto richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (par. 4.5), per garantire la massima trasparenza, ICEC può fornire informazioni di tipo pubblico (non riservate), se la richiesta da parte dell’utente viene fatta nel rispetto dei criteri sotto riportati e se il richiedente specifica obbligatoriamente tutte le informazioni minime contenute nel modulo di richiesta (nome, cognome, tipo utente, mail, oggetto e messaggio).
Non verranno evase richieste anonime o incomplete rispetto a quanto sopra descritto. La veridicità dei dati inseriti sarà sottoposta a controllo, prima di avviare la procedura di evasione della richiesta.
Si ricorda che è consultabile anche il data base aziende certificate contenuto nel presente sito per effettuare ricerche su quali sono le aziende in possesso di certificazioni ICEC.
Estratto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17021:
"4.5 Trasparenza
4.5.1 Un organismo di certificazione è tenuto ad assicurare accesso pubblico o a divulgare, appropriate e tempestive informazioni circa i suoi processi di audit e di certificazione, e sullo stato della certificazione (per esempio il rilascio, l’estensione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione, la riduzione del campo di applicazione o la revoca della certificazione) di tutte le organizzazioni, al fine di accrescere la fiducia circa l’integrità e la credibilità della certificazione stessa. La trasparenza è un principio base per consentire l’accesso, o per divulgare, informazioni appropriate.
4.5.2 Per accrescere o mantenere la fiducia nella certificazione, un organismo di certificazione dovrebbe consentire l’accesso nei modi appropriati, o divulgare, a specifiche parti interessate, informazioni non riservate relative alla conclusione di audit particolari (per esempio audit in risposta a reclami)."
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